Art. 23.
(Garanzie funzionali).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 10-bis. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei Servizi di informazione e di sicurezza che ponga in essere condotte costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili per il raggiungimento delle finalità del Servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS) e della Direzione per le informazioni e la sicurezza militare (DISMI), nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica se la condotta costituente reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la salute o l'incolumità pubbliche.
      3. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 non si applica ai reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La speciale causa di giustificazione non si applica altresì ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili per il raggiungimento delle finalità istituzionali del Servizio e poste in essere nel rispetto delle procedure fissate dagli articoli 10-ter, 10-quater, 10-sexies e 10-septies, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, tali da cagionare uno sviamento determinante degli accertamenti da queste disposti.

 

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      4. La speciale causa di giustificazione di cui al comma 1 opera altresì a favore delle persone non addette agli organismi informativi, quando esse siano ufficialmente richieste di svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.

      Art. 10-ter. - 1. La speciale causa di giustificazione prevista dall'articolo 10-bis si applica solo quando il personale dei Servizi di informazione e di sicurezza, nell'esercizio o a causa dei suoi compiti istituzionali, compia attività costituenti reato, predisponendo o eseguendo operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 10-quater, a seguito di una valutazione di proporzionalità alla stregua dei criteri indicati nel comma 2, e comunque adeguatamente documentate secondo le norme organizzative degli stessi Servizi.
      2. Ai fini della valutazione di proporzionalità indicata nel comma 1, il ricorso ad una condotta costituente reato per la quale è esclusa la punibilità a norma dell'articolo 10-bis, è consentito solo quando, a seguito di una completa comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, concorrono i seguenti requisiti:

          a) la condotta è indispensabile per ottenere il risultato che l'attività si prefigge;

          b) il risultato non è diversamente perseguibile;

          c) la condotta da tenere è adeguata al raggiungimento del fine.

      Art. 10-quater. - 1. Il direttore del SIS trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite della segreteria generale del CESIS, la richiesta di autorizzare le operazioni e le condotte necessarie alla predisposizione ed esecuzione delle operazioni medesime.
      2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in merito alla richiesta di cui al comma 1.
      3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza, che non consentono di formulare tempestivamente la richiesta di cui al

 

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comma 1, il direttore del Servizio interessato autorizza le attività di cui all'articolo 10-ter e ne informa immediatamente, per iscritto e comunque non oltre le ventiquattro ore, tramite la segreteria generale del CESIS, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti, ratifica il provvedimento.
      4. Nei casi in cui la condotta costituente reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro competente, anche su segnalazione del direttore del Servizio interessato, adottano le necessarie misure ed informano l'autorità giudiziaria.
      5. La documentazione relativa alle condotte di cui all'articolo 10-bis è conservata in apposito schedario segreto unitamente alla documentazione relativa alle spese correlate, secondo le norme organizzative dei Servizi di informazione e di sicurezza.

      Art. 10-quinquies. - 1. Il personale addetto ai Servizi di informazione e di sicurezza che utilizzi i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone, o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio e dei suoi compiti, o che eserciti i poteri che gli sono stati conferiti, al fine di procurare ad altri un ingiusto profitto o mettere in pericolo, attraverso la commissione di atti illeciti o di reati, gli stessi interessi alla cui tutela sono deputati i Servizi, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica alla persona che, pur non addetta ai Servizi di informazione e di sicurezza, è stata da questi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto. La pena è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nel reato è superiore a cinque.

      Art. 10-sexies. - 1. Quando comunque risulti che per taluno dei fatti indicati nell'articolo 10-bis ed autorizzati ai sensi degli articoli 10-ter e 10-quater sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone, all'autorità giudiziaria che procede, l'esistenza dell'autorizzazione.

 

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      2. Nel caso indicato nel comma 1, il procuratore della Repubblica sospende immediatamente le indagini e richiede al Presidente del Consiglio dei ministri di dare conferma della sussistenza dell'autorizzazione. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all'opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato e custoditi secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza.
      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede, il quale sospende immediatamente il giudizio.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se conferma l'esistenza dell'autorizzazione, ne dà comunicazione entro sessanta giorni all'autorità che procede. Della conferma è data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo (COPACO), nella relazione al Parlamento. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le regole ordinarie.
      5. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri conferma l'esistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica, se ritiene che ricorra la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 10-bis, interrompe le indagini e il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. L'autorità giudiziaria dispone, inoltre, la messa in custodia degli atti secondo modalità idonee a tutelarne la segretezza. Nei casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, ovvero nel caso in cui la condotta non risulti conforme a quella autorizzata, l'autorità giudiziaria dispone la prosecuzione del procedimento e informa immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri. È fatto salvo in ogni caso il diritto all'integrale indennizzo dei terzi danneggiati.
      6. Salvi i casi di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3, l'autorità giudiziaria procedente solleva conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 3-bis, del codice di procedura
 

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penale, quando ritiene, in base alle risultanze delle indagini preliminari, che l'autorizzazione della condotta sia stata rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri fuori dei casi consentiti dallo stesso articolo 10-bis, comma 1, e in assenza dei presupposti di cui all'articolo 10-ter.
      7. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti e alle prove del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza stabilite dalla Corte costituzionale stessa.
      8. Quando l'esistenza dell'autorizzazione è opposta dal personale dei Servizi di informazione e di sicurezza o dalla persona legalmente richiesta da questi, al momento del fermo, dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è immediatamente sospesa e l'interessato è accompagnato dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuto per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti e, comunque, non oltre le ventiquattro ore. L'autorità giudiziaria procedente, immediatamente informata, dispone la verifica di cui ai commi 2 e 3.

      Art. 10-septies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro, può autorizzare i direttori del SIS e della DISMI affinché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli appartenenti ai Servizi di informazione e di sicurezza usino documenti di identificazione recanti indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 10-bis, può essere autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Servizio che procede all'operazione è tenuto un registro riservato per il rilascio del documento attestante i tempi e le procedure seguite e del certificato di copertura. Al termine

 

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dell'operazione, il documento riservato è custodito presso il competente Servizio. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dai casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.

      Art. 10-octies. - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Ministro competente e sentito il CESIS, può autorizzare il direttore del SIS, per il miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, a disporre l'esercizio di attività economiche nell'ambito del territorio nazionale o all'estero, sia nella forma di imprese individuali sia di società di qualunque natura.
      2. Una specifica informativa sulle linee essenziali delle attività di cui al comma 1 è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare di controllo (COPACO).

      Art. 10-novies. - 1. Quando nel corso di un procedimento penale devono essere assunte le dichiarazioni di una persona appartenente al SIS, l'autorità giudiziaria, oltre a dare applicazione a quanto previsto dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine. Quando sono disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'autorità giudiziaria, salvo che la presenza della persona sia necessaria, può procedere a distanza, assicurando che siano osservate, in quanto compatibili, le forme e le modalità stabilite dalle norme di attuazione del codice di procedura penale».